Ricorsi sugli autovelox, la circolare del ministero ai prefetti: ecco come difendervi

Contestate le sentenze della Cassazione sull’omologazione, per l’Avvocatura è sufficiente l’approvazione del prototipo. Un documento spiega quali atti presentare. Il testo integrale

Christian Seu

La Cassazione, con tre distinte sentenze dell’anno scorso, aveva acceso la speranza di quanti, di recente, erano incappati nei flash degli autovelox. Secondo gli ermellini, i termini «approvazione» e «omologazione» non sono equiparabili. E secondo la Suprema Corte sono da ritenersi legittime solo le sanzioni comminate con dispositivi omologati. Pare una questione iper-tecnica, o addirittura semplicemente lessicale. E invece no: perché non essendo mai stato emanato un decreto che definisca la procedura di omologazione, nessun apparecchio può risultare omologato.

Da qui il timore delle Prefetture che già nei mesi scorsi sono state raggiunte da centinaia di ricorsi degli automobilisti sanzionati: parecchie amministrazioni comunali ed enti gestori delle strade avevano scelto, in via precauzionale, di spegnere i rilevatori di velocità.

Una circolare del Dipartimento per l’amministrazione generale del Ministero degli Interni, inviata giovedì proprio ai prefetti, anche a Nord Est, cambia le carte in tavola. Perché un parere dell’Avvocatura generale dello Stato (datato 18 dicembre) sancisce «la sostanziale piena omogeneità e identità tra le procedure tecnico amministrative che sono alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione».

L’organo di consulenza evidenzia che entrambi i procedimenti (omologazione e approvazione) sono finalizzati «a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico». Ed entrambe le procedure riguardano «il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo», con la competenza in capo alla stessa autorità, ovvero il Ministero delle Infrastrutture. Che già cinque anni fa, con i pareri dell’8 aprile 2020 e dell’11 novembre dello stesso anno, aveva affermato che la terminologia utilizzata dal legislatore porta a sostenere la totale complementarietà dei sistemi di approvazione e di omologazione.

Un parere che ridimensiona, inevitabilmente, gli auspici di chi guardava con fiducia alla via del ricorso. Dall’Avvocatura arrivano anche le indicazioni utili ai prefetti a difendersi da eventuali ricorsi di chi intende puntare proprio sui contenuti delle sentenze della Cassazione.

Risulta «decisivo», per i togati dello Stato, «rappresentare in sede di giudizio la piena omogeneità tra le due procedure», ovvero l’omologazione e l’approvazione, «sostanziando la prospettazione con elementi, in particolare documentali, che non sono stati esaminati dalla Corte, in quanto non depositati nei relativi giudizi». E per questo è necessario depositare tempestivamente la documentazione che attesta l’approvazione dello strumento di rilevazione, «fin dal giudizio di primo grado».

Nel frattempo il governo ha provveduto a istituire un tavolo tecnico al Mimit, con i rappresentanti del Viminale, dell’Anci e del Ministero delle imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di definire - finalmente - le procedure per l’omologazione dei prototipi, la taratura e le verifiche di funzionalità dei dispositivi e delle apparecchiature di rilevazione della velocità.

La circolare del ministero

 

 

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