Popolare Vicenza, come ottenere i rimborsi delle perdite
Questa che segue è una sorta di bussola per iniziare a orientarsi tra le carte dell’offerta di transazione della Banca Popolare di Vicenza sottoscrivibile fino al 15 marzo. Salvo proroghe.
PUNTI DISCUSSI. Ci sono, nei testi del regolamento e degli accordi, alcuni punti discussi su cui avvocati e commercialisti si stanno interrogando. C’è un rischio pendente di nullità dei contratti, mentre è consigliabile l’interpello all’Agenzia delle entrate per la certezza dell’esenzione fiscale per tutta la platea degli aventi diritto. Ecco, punto per punto, il vademecum.
LA TRANSAZIONE. «E’ un contratto tra le parti, per prevenire una lite, dove si fanno reciproche concessioni» recitano le norme. «La transazione si fa di norma a fronte di un danno» spiega l’avvocato Renato Bertelle». Ma nel regolamento si precisa che «non può essere desunto neppure implicitamente alcun riconoscimento di responsabilità della Bpvi».
IL REGOLAMENTO. Ecco i punti chiave: «L'indennizzo è predeterminato, fisso, forfettario e onnicomprensivo». Qui, dunque, non c'è trattativa. «Non sono compresi (tra i 94 mila destinatari, ndr) gli scavalcati e chi ha già avviato giudizi su azioni Bpvi ma chi ha esposto reclamo o avviato mediazione.
CALCOLO DELL’INDENNIZZO. Le azioni sono quelle comprese tra il 1.1.2007 e il 31.12.2016, il metodo di calcolo è il Lifo: last in - first out, ultime a entrare prime o uscire. La banca conteggia le azioni acquistate ma sottrae quelle trasferite a terzi mediante «vendita, permuta, donazione o altra modalità».
IL PREZZO DI 9 EURO. Potrebbe essere sufficiente leggere i listini di Borsa per constatare come altre banche popolari quotate, tipo Ubi o il Banco, abbiano perso nel solo 2016 anche fino al 80% del valore. Di fronte a questa comparazione, i 9 euro offerti da Bpvi sono un “unicum” nel panorama degli investimenti a rischio e non va esclusa la prospettiva della fusione che potrebbe riservare in un triennio agli azionisti, stando ai tempi di Alessandro Penati, possibili soddisfazioni. Ma nelle premesse agli accordi, la Banca «riconosce un indennizzo» «quale ristoro dei presunti danni».
LA CONDIZIONE SOSPENSIVA. L’efficacia è condizionata al fatto che «aderiscano all'offerta azionisti portatori di un numero di azioni Bpvi pari almeno all'80% delle azioni oggetto dell'offerta». La banca può tuttavia rinunciarvi o allungare i tempi dell'offerta fino al 30 giugno 2017. La sospensiva è valida anche con la proroga e annulla la transazione.
A COSA SI RINUNCIA. «A ogni pretesa di rivendicazione anche futura», «anche per le azioni prima del 2007» e a ogni rivalsa «verso soggetti terzi: l'azionista «surroga la banca o le cede» la pretesa a rivalersi «nei confronti di ex amministratori, ex sindaci o dirigenti o ex società di revisione per i danni subiti».
La banca, «occorrendo potrà quindi esercitare in luogo dell'azionista ogni pretesa, regione o diritto». «Bpvi ha votato un’azione di responsabilità, non si capisce perché si impedisca agli azionisti di promuovere azioni contro queste persone» sottolinea l’avvocato Matteo Moschini.
«È una formula molto ampia quella della rinuncia - spiega il legale Maria Bruschi - che comporta uno sbilanciamento contrattuale, si rinuncia a ogni diritto e alle conseguenze anche in nome di altri citati nell’accordo ma non sottoscrittori. La moglie co-intestataria di un conto, eredi o futuri co-intestatari dei titoli».
“NATURA NON NOVATIVA”. Non novativo significa che l'accordo firmato non va a rinnovare alcun rapporto ma restano in vigore tutti i rapporti pregressi comprensivi di debiti, fidi, mutui, scoperti. «C’è chi voleva vendere le azioni per monetizzare ma la banca non lo fece e in cambio gli ha aperto una linea di credito su cui può chiedere il rientro» spiega Bertelle. «Vale per fidi e mutui con anatocismo o usura, non si può più far causa» spiega Bruschi.
IL RISCHIO DELLA NULLITA’. «Esistono ipotesi di nullità della transazione» conferma Moschini. «Per l’articolo 1972 del codice civile è nulla la transazione relativa a un contratto illecito. Ci sono pronunciamenti del Tribunale di Brindisi del 2005, Siena del 2012 e Roma del 2013 a questo riguardo. Il rischio nullità esiste» aggiunge Bruschi.
GLI ASPETTI FISCALI. La banca ha chiarito che gli indennizzi non sono tassati. La circolare dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2017, risoluzione 3/e - spiega Carmen Pezzuto, consigliere dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Padova - in risposta a un interpello, ha permesso di chiarire i dubbi sulle transazioni bancarie».
«Ci potrebbero essere sfumature differenti (l’interpellante era un obbligazionista di Banca Etruria, ndr) - aggiunge Pezzuto - ma la Risoluzione spiega che questi indennizzi sono senza portata di reddito. Questo vale per le persone fisiche ma sarebbe da approfondire per Snc e Sas con attività commerciali».
L’Agenzia delle Entrate del Veneto invita a inviare un interpello sull’argomento confermando tempi di risposta in 90 giorni. A oggi nessuna richiesta, spiegano, è arrivata.
L’ISEE. Poiché i titoli restano di proprietà dell’ex socio e la banca non è quotata, essi entrano nelle detrazioni fiscali e nell’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente). «Nonostante la Regione Veneto, il 19/7/2016, con delibera di giunta abbia chiesto di adeguare ai fini Isee il valore dei titoli posseduti da indicare, il valore da riportare è quello dell'estratto conto al 31/12/2016» spiega il commercialista Stefano Amilcare Casotto. Quindi 0,10. Significa che l’azionista deve continuare a indicare quanto possiede.
«La transazione con la Bpvi prevede l’impegno a non agire nei confronti della Banca (e delle persone che la rappresentavano o hanno agito per conto della stessa) per le questioni inerenti all’investimento in azioni.
Per le persone fisiche e per gli enti la cui attività non è commerciale l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere genera i cosiddetti “redditi diversi” - aggiunge Mara Pilla, commercialista e partner Dta -. Per i soggetti (non importa se persone fisiche o giuridiche) che avevano acquistato le azioni nell’esercizio di un’attività commerciale, invece, ogni provento, compresi quelli derivanti da obblighi di non fare, costituisce componente positivo del reddito. E la dichiarazione Isee richiede l’indicazione delle giacenze di denaro su conti correnti e depositi bancari, come anche l’indicazione degli investimenti mobiliari. Quindi, la disponibilità della somma percepita, confluirebbe nella dichiarazione Isee, unitamente al valore degli investimenti»
@eleonoravallin
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